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DUE MESI DI INIBIZIONE E MULTA AL PRESIDENTE ZELATORE

La Procura Federale della Figc ha emanato un comunicato nel quale sono illustrati i motivi dell’inibizione per due mesi nei confronti drl presidente del Taranto Elisabetta Zelatore. Quattro mesi di inibizione inoltre all’ex responsabile dei rapporti con la tifoseria. Multe di 6000 euro al club, 3334 allo stesso presodente e 2000 euro al collaboratore della società.
Questo il testo completo del comunicato della figc.
“FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 49/AA
– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 1030 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Elisabetta
ZELATORE, Michele MAZZARIELLO e della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L., avente ad
oggetto la seguente condotta:
ELISABETTA ZELATORE, all’epoca dei fatti Presidente della società Taranto F.C. S.r.l.,
in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia
Sportiva, in quanto nel pur legittimo diritto di critica, diramava in data 19/03/2017 un
comunicato stampa contenente accuse ed apprezzamenti duri nei confronti dei propri atleti
che determinavano una forte tensione tra squadra e tifoseria culminata con l’aggressione
perpetrata all’interno dello stadio “E. Iacovone” in data 22/03/2017, nonché in violazione
dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per
non aver posto in essere quale datore di lavoro ogni cautela al fine di evitare l’aggressione
avvenuta all’interno dello stadio “E. Iacovone” in data 22/03/2017;
MICHELE MAZZARIELLO, all’epoca dei fatti Delegato ai rapporti con la tifoseria – SLO
della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e
probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver
assunto, nel precipuo rispetto dei compiti assegnati alla propria funzione, ogni e più
opportuna iniziativa e intervento finalizzato a prevenire ed evitare l’aggressione perpetrata
ai danni dei calciatori della società Taranto F.C. 1927 S.r.l. nel corso dell’allenamento
pomeridiano del 22/03/2017;
TARANTO F.C. 1927 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4,
comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio Presidente
ed al proprio tesserato, nonché della violazione dell’art. 12, comma 5, del Codice di
Giustizia Sportiva;
 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dalla Sig.ra Elisabetta ZELATORE, in proprio e per conto, in qualità di legale
rappresentante, della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. e dal Sig. Michele MAZZARIELLO;
 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione e di € 3.334,00 di
ammenda per la Sig.ra Elisabetta ZELATORE, di 4 mesi di inibizione e di € 2.000,00 di
ammenda per il Sig. Michele MAZZARIELLO, ed € 6.000 di ammenda per la società
TARANTO F.C. 1927 S.R.L;”

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