Mancano ormai pochissimi giorni per il taglio del nastro –SABATO 2 LUGLIO- dei Saldi Estivi 2016. Nelle attività – soprattutto del settore moda- fervono i preparativi per l’allestimento degli stand e delle vetrine. Intanto, si legge in una nota dell’ufficio stampa della Confcommercio, in vista della grande kermesse, come sempre le nostre istruzioni per l’uso per un sereno avvio della stagione saldi, nel rispetto di commercianti e consumatori. Ricordiamo infine che DOMENICA 3 LUGLIO in occasione dei saldi tutti i negozi del settore moda saranno aperti.
PUBBLICITÀ DEI PREZZI. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
MERCI ESPOSTE: La pubblicità dei prezzi delle merci esposte varia secondo due modalità di vendita: negozi con vendita assistita e negozi con vendita non assistita
NEGOZI CON VENDITA ASSISTITA
1. Quando sono esposti (in un’unica area o espositore) prodotti identici dello stesso valore, lo sconto o ribasso sul prezzo normale di vendita è sufficiente che sia indicato in un unico cartello.
2. Quando le merci esposte sono di tipologia identica ma di valore differente, lo sconto o ribasso sul prezzo normale di vendita deve essere indicato su i singoli prodotti.
3. Quando le merci esposte sono di tipologie diverse, il prezzo deve essere indicato su ogni singolo prodotto.
NEGOZI CON VENDITA NON ASSISTITA
Negli esercizi di vendita e nei reparti degli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio (cioè dove il cliente sceglie autonomamente le merci), lo sconto sul prezzo normale di vendita deve essere indicato per tutte le merci esposte al pubblico, anche se si tratta di merci di identico valore.
MERCI NON ESPOSTE
Quando le merci non sono esposte, e la vendita è curata dal personale preposto, sarà il responsabile della vendita a comunicare lo sconto sul prezzo iniziale di vendita.
Ai sensi della legge regionale n.24/2015, è obbligatorio inviare una comunicazione mezzo posta raccomandata o pec al Comune di appartenenza almeno 5 giorni prima dell’inizio dei saldi, indicando:data di inizio e durata della vendita; i prodotti oggetto della vendita; la sede dell’esercizio; le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
SALDI SICURI
Vi ricordiamo che nei negozi Associati Confcommercio di Taranto sono garantite le norme in materia di vendite di fine stagione o saldi , grazie al protocollo d’intesa “Saldi Sicuri”, sottoscritto con le locali Associazioni dei consumatori.
1. Cambi: Durante le vendite di fine stagione o saldi l’operatore commerciale si impegna a sostituire o a rimborsare entro 8 giorni dall’acquisto o comunque nel termine più breve possibile, i capi che presentano gravi vizi occulti, come peraltro già previsto dalla normativa vigente, esclusivamente dietro presentazione dello scontrino fiscale relativo.
2. Prova dei capi: Durante l’acquisto dei prodotti di fine stagione o saldi il cliente ha diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà di prova, i prodotti rientranti nella categoria della biancheria intima e di quei prodotti che consuetamente non vengono normalmente provati.
3. Pagamenti: Durante le vendite di fine stagione o saldi l’operatore commerciale non potrà rifiutare il pagamento della vendita a mezzo carta di credito.
4. Uniformità dei prezzi: La catena dei negozi che effettua le vendite di fine stagione o saldi si impegnano a porre in vendita negli esercizi che effettuano tali vendite, gli stessi prodotti allo stesso prezzo, impegnandosi in caso di variazione del prezzo, a praticare la variazione in tutti i punti vendita contemporaneamente.
5. Riparazioni: Qualora il costo per l’adattamento o la riparazione dei capi acquistati fosse a carico del cliente, l’operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione al cliente e dovrà esporre ben visibile un cartello informativo nel quale si dichiara espressamente che: “Le riparazioni sono a carico del cliente”.