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NUOVI AUTOVELOX A TARANTO, ECCO DOVE SONO STATI INSTALLATI (FOTO)

Con una determina dirigenziale dello acorso 6 giugno, la numero 383 del 2017, del Comune di Taranto sono stati installati cinque autovelox in altrettante zone strategiche per il traffico in entrata nella citta’. I nuovi autovelox si trovano sulla strada statale 7 dinanzi al Parco Cimino, nel senso di marcia da San Giorgio verso Taranto; strada provinciale 48 all’altezza della Portineria Ilva nel senso di marcia Statte verso Taranto; due in viale Jonio, di fronte ex Garden Hotel e nei pressi dell’ex stabilimento balneare Marechiaro; via Magnaghi con via Picenardi, direzione di marcia via Acton.
Quelli fissi a Taranto dovrebbero essere in tre: Cimino, San Vito e via per Statte, in funzione non fissa, ma quando verranni inaerite le telecamere ( per un periodo variabile di 3/4 ore al giorno) , indipendente dal fatto che vi sia o meno la pattuglia della Polizia Locale.

Ecco le parti salienti della delibera pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Taranto.
Premesso che:
l’art. 1 del vigente codice della strada rubricato” Principi Generali” al comma 1 stabilisce che “ la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;
il comma 2 del richiamato articolo così recita “ la circolazione dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici , sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione “ Considerato che:
l’accesso al Centro Urbano della Città di Taranto avviene attraverso varie arterie viarie, ad alta densità di traffico veicolare, ove non sempre viene adeguatamente rispettato il limite di velocità imposto su dette vie;
si rende necessario adottare idonei dispositivi stradali atti a far rallentare , nelle suddette zone, la velocità, spesso origine e frutto di sinistri stradali anche di grave entità;
in ossequio all’ex art.32 della Costituzione, nonché ai dispositivi ex artt. 1 e 7 D.Lgs.285/1992, la regolamentazione della velocità potrà garantire maggiore tutela, incolumità e sicurezza agli utenti della strada;
per il raggiungimento di tali finalità è necessario installare nei tratti di strada di seguito elencati, già interessati da apposito Decreto Prefettizio autorizzativo all’installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico e al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del vigente C.d.S. :
1. S.S.7 ter Km 7.277,00 all’altezza del parco “Cimino” nel senso di marcia San Giorgio/Taranto-
( latitudine 40°2757.12”N- longitudine 017°18’6.18” E);
2. S.P. 48 all’altezza del parcheggio ILVA nel senso di marcia Statte/Taranto-
(latitudine 40°30’42”N- longitudine 17°13’17” E);
3. V.le Jonio, fronte ex Garden Hotel S.P.99 Km2.024,00(latitudine 40°25’29.46”N- longitudine 17°13’13.86” E);
4. V.le Jonio, fronte ex stabilimento balneare Marechiaro-
(latitudine 40°25’44.88”N- longitudine 17°14’34.80” E);
5. Via Magnaghi/Via Picenardi, direzione di marcia Via Acton(latitudine 40°28’04.5”N- longitudine 17°16’11.94” E);
necessita, quindi installare appositi manufatti a cabina denominati “Velobox” al fine di inserire l’apparecchiatura di misuratore di velocita “autovelox” di proprietà di questo Comando di Polizia Locale ed utilizzato nel rispetto di quanto previsto secondo la normativa vigente;
Dato atto che:
tale dissuatore di velocità denominato “Velobox” dal punto di vista strumentale non è altro che box che non prevede alcun allaccio elettrico, capace di ospitare i dispositivi autovelox per il controllo della velocità da impiegare come postazione mobile;
l’appellativo di “dissuasore” o “rallentatore” è improprio, anche se ne chiarisce la funzione, ma fuorviante circa la vera natura giuridica dello strumento. Infatti per il vigente codice della strada “dissuasori” o
“rallentatori sono manufatti di tutt’altra forma e natura;
da un punto di vista tecnico-giuridico è più corretto definirelo box di supporto alle attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni di eccesso di velocità, chiarendo così che il contenitore è a tutti gli effetti segnaletica stradale con azione di prevenzione, ed ancora da un punto di vista normativo, non sono da considerarsi irregolari in quanto non normati e, pertanto, emerge evidente che l’essere non normati non implica l’essere illegittimi;
per completezza d’esame è utile precisare che nella fattispecie il legislatore non ha ritenuto importante regolarne la forma e modalità di utilizzo lasciando piena libertà operativa;
al riguardo, infatti, in assenza di specificarichiestadi omologazioneun certo strumento non si ritiene “vietato”ma semplicementenon normato, quindinon soggettoad alcuna specificalimitazione progettuale ne restrizione all’utilizzo;
per quanto innanzi espresso appare scontato, ma a maggior chiarimento e, a scanso di equivoco, il Regolamentodi Esecuzione al C.d.S.ha voluto maggiormente esplicitarlo, specificando nell’art. 192, che le tipologie per le quali è previstal’omologazione (quindi vi sono categorie di strumenti per le quali non è prevista), la stessa va richiesta al Ministero delle Infrastrutture (si riporta qui di seguito l’Art.45 “Uniformità della segnaletica dei mezzi di regolazione e controllo ed emologazioni” comma 6. “ nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi , le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessari. Nello stesso Regolamento sono precisate, altresì, le modalità di omologazione e di approvazione. ”e Art.192 –Reg. Esecuzione “Omologazione ed approvazione “ comma 1.” Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista l’omologazione o, l’approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alla norme di
circolazione, di materiali , attrezzi, o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’interessato deve presentare domanda in carta legale a tale dicastero”;
secondo quanto sopra esplicitato, se ne deduce che, non essendo descritto nel Codice della Strada, il
“dissuasore di velocità”,nel caso di specie denominato “Velobox”, non è catalogabile né come “apparecchiatura di controllo”, né riconducibilea nessuna delle tipologieper le quali ilpreveda l’omologazione, pertanto, lo stesso non è soggetto ad alcuna preventiva autorizzazione da parte del Ministero. Ciò che deve necessariamente essere omologato non è il contenitore bensì l’apparecchiatura in esso contenuta.

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